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Emergenza climatica: accolta richiesta Ance

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La legge 2024 prevede disposizioni in materia di Cigo per l’edilizia e disposizioni urgenti per il caldo

Si informa che, sulla Gazzetta Ufficiale n. 163/2024, è stata pubblicata la legge n. 101/2024, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge n. 63/2024, recante “Disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale”, in vigore dal 14 luglio 2024.

Con una disposizione introdotta dalla citata legge trova accoglimento, per il periodo luglio – dicembre 2024, la richiesta dell’Ance di equiparare il settore edile agli altri settori per quanto concerne i criteri di computo della durata massima della cassa integrazione ordinaria, in analogia a quanto già fatto lo scorso anno con il D.L. n. 98/2023 per il semestre 1° luglio – 31 dicembre 2023. 

In particolare, il nuovo articolo 2 bis, al comma 2, prevede che, al fine di fronteggiare eccezionali situazioni climatiche, comprese quelle relative a straordinarie ondate di calore, nelle more della definizione di nuove misure emergenziali, per le sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa effettuate nel periodo dal 1° luglio 2024 al 31 dicembre 2024, le disposizioni dell’articolo 12, commi 2 e 3, del d.lgs. n. 148/2015 non trovano applicazione relativamente agli interventi CIGO determinati da eventi oggettivamente non evitabili richiesti anche dalle imprese di cui all’articolo 10, comma 1, lettere m), n) e o), del  medesimo  d. lgs., ossia le imprese dei settori edile e lapideo.

Pertanto, anche per le imprese dei settori edile e lapideo, i periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa ricompresi nell’arco temporale dal 1° luglio 2024 al 31 dicembre 2024, con ricorso al trattamento CIGO per eventi oggettivamente non evitabili (es. eventi meteo), non sono computati ai fini del calcolo dei limiti di durata massima della CIGO stessa (52 settimane in un biennio mobile).

Il comma 2 precisa, inoltre, che a carico delle imprese che presentano domanda di integrazione salariale ai sensi del medesimo comma 2, non si applica il contributo addizionale di cui all’articolo 5 del d. lgs. n.  148/2015. Si ricorda, peraltro, che, con specifico riferimento alla cassa integrazione ordinaria, la norma di carattere generale già prevede che “il contributo addizionale non è dovuto per gli interventi concessi per eventi oggettivamente non evitabili” (articolo 13, comma 3, secondo periodo, d. lgs. n.  148/2015).

L’INPS provvede al monitoraggio degli oneri conseguenti, anche in via prospettica, ai fini del rispetto del limite di spesa di 11 milioni di euro per l’anno 2024, non accogliendo le domande eccedenti tale limite.

17 Luglio
Autore
Eugenio Scribani

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