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La crisi Juve parte dai rilievi Consob

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La commissione di controllo aveva rilevato incongruenze a ottobre sul bilancio esercizio al 30 giugno 2021

Il bilancio d’esercizio al 30 giugno 2021 di Juventus Fc "non è conforme ai seguenti principi contabili internazionali: principio Contabile Ias 1 'Presentazione del bilancio”'; principio Contabile Ias 38 'Attività immateriali'; principio Contabile Ias 37 'Accantonamenti, passività e attività potenziali'; principio Contabile Ias 8 'Principi contabili, cambiamenti nelle stime contabili ed errori'. Sono questi rilievi mossi dalla Consob nella delibera del 19 ottobre scorso nella quale la Commissione riteneva che fosse "accertata la non conformità del bilancio d’esercizio al 30 giugno 2021 alle norme che ne disciplinano la redazione".

Con riferimento al bilancio al 30 giugno 2021, che contengono i dati comparativi relativi all’esercizio 2020, sottolinea la Consob nella delibera, "si rileva che il principio contabile Ias 1, tra l’altro, prevede che sia effettuata una contabilizzazione secondo il principio della competenza e il principio contabile Ias 8 richiede di rilevare la correzione retroattiva di errori rilevanti di esercizi precedenti. Pertanto, alla luce delle suindicate criticità, si ritiene che il bilancio d’esercizio di Juventus Fc Spa al 30 giugno 2021, con riferimento ai dati comparativi relativi all’esercizio chiuso al 30 giugno 2020, non sia redatto in conformità ai principi contabili internazionali. Nello specifico, si prevede al paragrafo 27 dello Ias 1 che 'un’entità deve preparare il proprio bilancio, ad eccezione dell'informativa sui flussi finanziari, secondo il principio della contabilizzazione per competenza' e al paragrafo 28 che 'quando viene utilizzata la contabilizzazione per competenza, un’entità rileva le voci come attività, passività, patrimonio netto, ricavi e costi (gli elementi del bilancio) quando soddisfano le definizioni e i criteri di rilevazione previsti per tali elementi nel Quadro sistematico'".

In aggiunta, il paragrafo 41 del principio Ias 8 stabilisce che "[…], errori rilevanti a volte non sono scoperti sino a un esercizio successivo, e tali errori di esercizi precedenti sono corretti nell'informativa comparativa presentata nel bilancio per tale esercizio successivo" e il paragrafo 42 specifica che "l’entità deve correggere gli errori rilevanti di esercizi precedenti retroattivamente nel primo bilancio autorizzato alla pubblicazione dopo la loro scoperta come segue: a) determinando nuovamente gli importi comparativi per l’esercizio/gli esercizi precedente/i in cui è stato commesso l’errore […]".

Nel bilancio d’esercizio al 30 giugno 2021 la società, rilevava la Consob, "ha inoltre contabilizzato operazioni di cessione e acquisto dei diritti alle prestazioni sportive dei calciatori concluse contemporaneamente con la medesima controparte come operazioni separate e distinte secondo le previsioni dello Ias 38 paragrafi 25 e seguenti e il paragrafo 113. Alla luce delle evidenze e considerazioni rappresentate nel paragrafo 5.2 le suddette operazioni di cessione e contemporaneo acquisto di diritti alle prestazioni sportive dei calciatori replicano nella sostanza gli effetti di operazioni di scambio e devono essere contabilizzate secondo le previsioni dello Ias 38 paragrafo 45 e seguenti".

Al riguardo, spiegava la Consob, "non sono state fornite dalla Società né rinvenute dall’Autorità evidenze a supporto dell’attendibilità dei fair value determinati nell’ambito di tali operazioni né a supporto di una sostanza commerciale delle stesse a fronte di significativi profili di criticità riscontrati su una serie di operazione elencate nel paragrafo 5.2. Si ritiene pertanto che l’iscrizione al fair value concordato nell’ambito di scambi con contropartite tecniche, quantomeno per le operazioni specificatamente identificate, sia non conforme alle regole fissate dallo Ias 38 e in particolare dal paragrafo 45. Ciò unitamente alle limitazioni riscontrare nell’esame della sostanza commerciale delle operazioni, porta a ritenere che ai sensi dello Ias 38.47 i giocatori acquisiti dovrebbero essere riconosciuti al costo, misurato al valore contabile dei giocatori rinunciati".

Inoltre, sottolineava la Consob, "il bilancio al 30 giugno 2021 non risulta conforme al principio contabile Ias 37 in relazione agli accordi di riduzione dei compensi delle stagioni sportive 2019/2020 e 2020/21 e ai successivi accordi di integrazione, come descritti nel paragrafo 5.4. Al riguardo risultano quindi riscontrate, ai sensi dello Ias 37 paragrafo 14, le condizioni per l’iscrizione di un accantonamento relativamente al personale tesserato nel bilancio al 30 giugno 2021 in quanto si rileva l’esistenza dell’obbligazione implicita al 30 giugno 2021, [...omissis...]e legata al pagamento posticipato delle quattro mensilità, a partire dall’anno successivo, la probabilità di impiego di risorse per adempiere all’obbligazione e la possibilità di effettuare una stima attendibile dell’ammontare dell’obbligazione". Da ultimo, sottolineava la Consob, "si evidenzia che ulteriori profili di non conformità ai principi contabili sono stati ravvisati in relazione alla carente disclosure fornita in bilancio in merito ai sopra descritti loyalty bonus. Di conseguenza i fatti e le circostanze emersi nel corso dell’attività istruttoria attestano la violazione anche del principio relativo alla corretta rappresentazione della situazione aziendale non garantendo il rispetto degli assunti fondamentali e delle caratteristiche qualitative delle informazioni. Si ritiene, infatti, che la rilevanza degli errori e la significatività delle carenze riscontrate, possano determinare, altresì, la non conformità delle rendicontazioni in oggetti ai requisiti di attendibilità, prudenza e completezza, sanciti dal principio Ias 1 'Presentazione del bilancio'".

1 anno fa
Foto: pixabay
Autore
Pasquale Lattarulo

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