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La costituzionalità dell'obbligo vaccinale al vaglio della Consul

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L'udienza pubblica in Corte costituzionale è dedicata esclusivamente all'obbligo vaccinale per il Covid, introdotto nel 2021 come strumento per arginare la pandemia

L'udienza pubblica in Corte costituzionale è dedicata esclusivamente all'obbligo vaccinale contro il Covid, introdotto nel 2021 come strumento per arginare la pandemia. Sono 11 le ordinanze con cui 5 uffici giudiziari hanno sollevato dubbi sulla costituzionalità di obbligo e sanzioni in particolare del Decreto Legge 01/04/2021 n. 44 (convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76) e Decreto Legge 24/03/2022 n. 24 che istituiscono l’obbligo di vaccinazione per gli operatori sanitari, pena la sospensione dal lavoro e dalla retribuzione, stabilito fino al 31 dicembre 2022, ma fatto cessare dal nuovo Governo dal 1 novembre scorso (Dl 31 ottobre 2022, n. 162).

A dubitare della legittimità costituzionale sono i tribunali di Brescia, Catania, Padova; il Tar della Lombardia e il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana. Tre i giudici costituzionali relatori: Augusto Barbera, Stefano Petitti e Filippo Patroni Griffi. Vasta la platea dei difensori di operatori sanitari e professori che hanno rifiutato di vaccinarsi. Mentre Enrico De Giovanni, Federico Basilica e Beatrice Gaia Fiduccia, in qualità di avvocati dello Stato, sosterranno la decisione del governo Draghi.

Tra i più critici dell'obbligo, il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, che solleva anche la questione della sicurezza dei vaccini; il Tar della Lombardia che chiama in causa numerosi principi costituzionali come la garanzia dei diritti inviolabili dell’uomo, il diritto al lavoro e alla retribuzione, la tutela della salute, il principio dell’uguaglianza; e il tribunale di Padova che ipotizza anche la violazione della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

Tra le questioni sollevate dal Tar Lombardia, sulla questione discussa dall'avvocato Stefano De Bosio e dall'avvocato di Stato Enrico De Giovanni, giudice costituzionale relatore Barbera, rispetto all'art. 4, c. 4°, decreto-legge 01/04/2021, n. 44 convertito, con modificazioni, in legge 28/05/2021, n. 76, come modificato da art. 1, c. 1°, lett. b), decreto-legge 26/11/2021, n. 172, convertito, con modificazioni, in legge 21/01/2022, n. 3 su salute, profilassi internazionale e vaccinazioni anti-Sars-Cov2 vi sono: la presunta violazione dei principi costituzionali individuati negli articoli 1, 2, 3, 4, 32, 35 e 36. In particolare sotto esame: la previsione di obblighi vaccinali per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario; la previsione che l'atto di accertamento dell'inadempimento dell'obbligo vaccinale determina l'immediata sospensione dall'esercizio delle professioni sanitarie ed è annotato nel relativo albo professionale; l'omessa limitazione della sospensione, come disposto dalla disciplina previgente, dal diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali o che comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da covid.

Cinque le ordinanze del Tribunale di Brescia. La prima del 22 marzo 2022 (giudice costituzionale relatore Petitti, avvocato difensore Nino Filippo Moriggia, avvocato di Stato Federico Basilica) riguarda la previsione dell'obbligo vaccinale per il personale della scuola rispetto al fatto che l'atto di accertamento dell'inadempimento dell'obbligo vaccinale determina l'immediata sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa e che per il periodo di sospensione non sono dovuti né la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati. Si discute la presunta violazione degli articoli 2 e 3 della Costituzione. Il riferimento è all'articolo 4 ter, c. 3°, decreto-legge 01/04/2021, n. 44, convertito, con modificazioni, in legge 28/05/2021, n. 76, come inserito da art. 2, c. 1°, decreto-legge 26/11/2021, n. 172, convertito, con modificazioni, inlegge 21/01/2022, n. 3, come modificato da art. 2, c. 1°, lett. c), decreto-legge 07/01/2022, n. 1, convertito, con modificazioni, in legge 04/03/2022, n. 18.

La seconda del 9 maggio 2022, giudice costituzionale relatore Petitti, che vede come parti e difensori gli avvocati Beatrice Spitoni, Susanna Cavallina, Luca Iuliano e per lo Stato gli avvocati Enrico De Giovanni e Beatrice Gaia Fiduccia, riguarda l'adibizione a mansioni anche diverse, in strutture sanitarie e socio-sanitarie senza decurtazione della retribuzione, in modo da evitare il rischio di diffusione del contagio da Sarscov-2; la previsione applicabile ai soli soggetti per i quali ricorrono le ipotesi in cui la vaccinazione può essere omessa o differita; la previsione che l'atto di accertamento dell'inadempimento dell'obbligo vaccinale determina l'immediata sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa e che per il periodo di sospensione non sono dovuti né la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati. La presunta violazione richiamata sono gli articoli 2-3 e 4 della Costituzione.

La terza ordinanza del Tribunale di Brescia, 31 maggio 2022, discussa in udienza pubblica (giudice costituzionale relatore Petitti, avvocati Giovanni e Francesco Onofri, per lo stato Enrico De Giovanni e Beatrice Gaia Fiduccia) ha come oggetto in materia di salute, profilassi internazionale , vaccinazioni anti Sars-cov-2 , la previsione di obblighi vaccinali per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario; l'adibizione a mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione, in modo da evitare il rischio di diffusione del contagio da Sarscov-2; la previsione applicabile ai soli soggetti per i quali ricorrono le ipotesi in cui la vaccinazione può essere omessa o differita; l'omessa estensione al personale sanitario che, per una libera scelta individuale, si sia astenuto dalla vaccinazione. In riferimento è agli articoli 3 e 4 della Costituzione.

Per quanto riguarda la quarta ordinanza (del 16 agosto 2022), il confronto è davanti al giudice relatore Petitti degli avvocati Beatrice Spitoni, Susanna Cavallina, Luca Iuliano e per l'avvocatura di stato di Beatrice Gaia Fiduccia. Salute, profilassi internazionale, vaccinazioni anti Sars-cov-2 rispetto alla di obblighi vaccinali per personale che svolge a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa nelle strutture di cui all'art. 8-ter del d.lgs. n. 502 del 1992; L'adibizione a mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione, in modo da evitare il rischio di diffusione del contagio da Sarscov-2; la Preclusione dell'applicazione al personale che volontariamente non abbia adempiuto all'obbligo vaccinale. La previsione applicabile ai soli soggetti per i quali ricorrono le ipotesi in cui la vaccinazione può essere omessa o differita; la previsione che l'atto di accertamento dell'inadempimento dell'obbligo vaccinale determina l'immediata sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa e che per il periodo di sospensione non sono dovuti né la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati. Il riferimento alla Costituzione è sugli articolo 2,3,4.

Infine la quinta ordinanza del Tribunale di Brescia, del 22 agosto 2022, giudice costituzionale relatore Petitti, avvocati Alessandro Gaetani, Sara Forasassi, Matteo Urbinati, Samanta Forasassi e per l'avvocatura di Stato Enrico De Giovanni e Beatrice Gaia Fiduccia, si discute dell'adibizione a mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione, in modo da evitare il rischio di diffusione del contagio da Sarscov-2; della previsione applicabile ai soli soggetti per i quali ricorrono le ipotesi in cui la vaccinazione può essere omessa o differita; di preclusione dell'applicazione al personale che, per scelta volontaria, non abbia adempiuto all'obbligo vaccinale; di previsione che l'atto di accertamento dell'inadempimento dell'obbligo vaccinale determina l'immediata sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa e che per il periodo di sospensione non sono dovuti né la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati. Anche qui il riferimento è agli articoli 2,3,4 della Costituzione.

1 anno fa
Foto: pixabay
Autore
Claudio Mascagni

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