Cosa prevede la legge per il diritto all'eutanasia
La legge prevede che "la richiesta debba essere manifestata per iscritto, nelle forme dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata
Sta suscitando polemiche non solo politiche ma inevitabilmente sociali il decreto passato alla Camera (e ora in mano al Senato) sulla cessazione volontaria della vita. In particolare, la legge prevede che "la richiesta debba essere manifestata per iscritto, nelle forme dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata. Se le condizioni della persona non consentono il rispetto di queste forme, la richiesta può essere espressa e documentata con videoregistrazione o qualunque altro dispositivo idoneo che gli consenta di comunicare e manifestare inequivocabilmente la propria volontà, alla presenza di 2 testimoni".
Le modalità di esecuzione delle procedure di accesso alla 'morte volontaria', prevedono in via preventiva che il medico, una volta ricevuta la richiesta dal paziente e ne abbia valutato i presupposti e le condizioni di applicazione delle norme, rediga "un rapporto sulle condizioni cliniche, psicologiche, sociali e familiari del richiedente e sulle motivazioni che hanno determinato la richiesta e lo inoltra" al Comitato per la valutazione clinica territorialmente competente, il quale, entro 30 giorni, esprime un parere motivato sull'esistenza dei presupposti e dei requisiti e lo trasmette al medico richiedente e alla persona interessata.
La direzione sanitaria dell'Ast di riferimento, "dovrà attivare le verifiche necessarie a garantire che il decesso avvenga presso il domicilio del richiedente o in una struttura ospedaliera". Se il medico non ritiene di trasmettere la richiesta al Comitato per la valutazione clinica e in caso di parere contrario del medesimo Comitato, il richiedente l'assistenza medica al suicidio volontario, ha 60 giorni per presentare un ricorso al magistrato. Il decesso, a seguito di morte volontaria medicalmente assistita, è equiparato al decesso per cause naturali a tutti gli effetti di legge.
Il testo contiene inoltre una disposizione transitoria, da applicare ai fatti di morte medicalmente assistita che abbiano avuto corso prima dell'entrata in vigore della legge. Anche in tali casi e anche se è già intervenuta una sentenza di condanna passata in giudicato, è esclusa la punibilità di chiunque abbia agevolato in qualsiasi modo la morte volontaria medicalmente assistita di una persona se, al momento del fatto ricorrevano i presupposti e le condizioni richieste della legge; era stata accertata inequivocabilmente la volontà libera, informata e consapevole della persona richiedente.
Entro 180 giorni dall'entrata in vigore della legge, il ministro della Salute, individua i requisiti delle strutture del Ssn nazionale idonee; definisce i protocolli e le modalità per la prescrizione, la preparazione, il coordinamento e la sorveglianza della procedura di morte volontaria medicalmente assistita; definisce le procedure necessarie a assicurare il sostegno psicologico alla persona malata e ai suoi familiari.
Spetta inoltre al ministero della Salute stabilire le modalità per la custodia e l'archiviazione delle richieste di morte volontaria e di tutta la documentazione relativa in modo digitale; definisce le modalità di monitoraggio e di implementazione della rete di cure palliative che garantisca la copertura efficace e omogenea di tutto il territorio nazionale. Il ministro della Salute è tenuto alla presentazione annuale in Parlamento di sull'attuazione della legge.
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