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Il Tribunale di Milano a gamba tesa sui figli omogenitoriali

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Per farlo "sarà necessario ricorrere al modello di tutela che il nostro ordinamento prevede per rimozione dello status di figlio"

A differenza che nel caso del figlio di una coppia di due padri, che hanno fatto ricorso alla maternità surrogata all'estero, il Tribunale di Milano ha giudicato inammissibile tre ricorsi promossi dalla procura contro la trascrizione del riconoscimento di un figlio da parte della madre intenzionale. Si tratta di casi di coppie di donne, che hanno fatto ricorso all'estero alla tecnica della procreazione medicalmente assistita. I figli, già riconosciuti dalle madri biologiche, sono stati riconosciuti davanti all'ufficiale di Stato civile anche dalle madri intenzionali. Un riconoscimento, quest'ultimo, trascritto successivamente a margine dell'atto di nascita dei bambini.

Per il Tribunale di Milano, in questo caso, è "inammissibile il procedimento di rettificazione degli atti dello Stato civile utilizzato dalla Procura della Repubblica per chiedere l'annullamento della trascrizione dell'atto di riconoscimento del figlio, già riconosciuto dalla madre biologica, da parte della madre intenzionale".

"Il collegio - chiarisce il Tribunale di Milano in una nota - fatta una puntuale disamina della natura dell'atto di riconoscimento e dei suoi effetti" ha ritenuto che "l'annullamento della trascrizione del riconoscimento non possa essere realizzato attraverso il procedimento di rettificazione, ma che sia invece necessaria l'istaurazione di una vera e propria azione volta alla rimozione dello stato di figlio". 

Infatti - spiega il Tribunale di Milano - "l'ufficiale dello Stato civile può rifiutare di accettare una dichiarazione di riconoscimento del figlio, ma una volta che la dichiarazione sia stata accettata -anche se per compiacenza, per errore o in violazione di legge- e sia stata annotata in calce all'atto di nascita del minore, il riconoscimento effettuato non potrà essere contestato e quindi rimosso attraverso una rettificazione".

Per farlo "sarà necessario ricorrere al modello di tutela che il nostro ordinamento prevede per rimozione dello status di figlio (impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità, disconoscimento di paternità, contestazione di stato) ossia un procedimento svolto secondo le forme e con la pienezza di garanzie del procedimento contenzioso di cognizione e con la specifica garanzia della nomina di un curatore speciale del minore onde tutelare il relativo interesse nell'ambito della procedura".

''L’Amministrazione Comunale valuterà con attenzione la possibilità di intervenire nel giudizio che, con ogni probabilità, si instaurerà nuovamente dinanzi al Tribunale di Milano”. Così il Sindaco di Milano Giuseppe Sala dopo la decisione del tribunale di Milano in merito alle azioni di annullamento delle registrazioni di figli di coppie omogenitoriali effettuate dal Comune di Milano nei primi giorni del 2023, dopo la pubblicazione della Sentenza della Cassazione a Sezioni Unite del 30 dicembre 2022 (n. 38162) che ha ritenuto non trascrivibile in Italia l’atto di nascita estero relativo a un minore nato all’estero con la tecnica della gestazione per altri (detta anche surrogazione di maternità).

''Si tratta -spiega Sala- di una coppia di uomini che hanno effettuato la gestazione per altri negli Stati Uniti, e di tre coppie di donne, che hanno effettuato la procreazione medicalmente assistita in altri stati europei e hanno partorito a Milano. Le loro situazioni sono molto diverse. Nel caso della coppia di uomini, il Tribunale di Milano si è allineato alla posizione della Corte di Cassazione, come era prevedibile, e ha annullato la registrazione dell’atto di nascita nella parte in cui si menziona anche il padre “intenzionale” e non biologico del minore''.

''Nel caso delle tre coppie di donne, invece, ha ritenuto inammissibile l’azione di annullamento intrapresa dal Pubblico Ministero sotto il profilo procedurale. L’azione potrà però essere riproposta dal Pubblico Ministero come azione finalizzata a rimuovere il riconoscimento effettuato dalla madre “intenzionale” in un giudizio contenzioso davanti al Tribunale, ma con maggiori tutele processuali per le parti in causa e soprattutto per il minore, per il quale dovrà essere nominato anche un curatore speciale che ne rappresenti adeguatamente gli interessi nel processo''.

''In merito alle coppie genitoriali costituite da donne, è opportuno sottolineare come la sentenza di Cassazione delle Sezioni Unite, sopra ricordata, non abbia in alcun modo riguardato questa situazione. L’interpretazione, che possiamo definire “estensiva” della portata della sentenza citata, è stata fatta propria del Ministero dell’Interno ma non trova alcun riferimento nel testo del provvedimento. Anzi, nel caso di due donne che accedano alla procreazione medicalmente assistita all’estero e che partoriscano anche all’estero, è tuttora perfettamente valido e pacifico il principio per cui il minore ha pieno diritto di vedersi registrate le due madri anche in Italia (Cass. n. 19599/2016 e n. 14878/2017)''.

''Si viene quindi a creare una netta discriminazione tra le coppie di donne che partoriscono all’estero e quelle che invece partoriscono in Italia. Secondo l’interpretazione del Ministero dell’Interno, partorendo in Italia, si potrebbe registrare solo la madre biologica, e poi la coppia dovrebbe rivolgersi al Tribunale dei Minori e chiedere l’adozione da parte della madre ''intenzionale'''.

1 anno fa
Foto: pixabay
Autore
Pasquale Lattarulo

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