Il DL Asset modifica ancora il Superbonus
Poche ma sostanziali le modifiche al più famoso dei bonus, alla 25ma revisione del suo varo
Il nuovo DL Asset varato dal Governo Meloni pubblicato nei giorni scorsi dalla Gazzetta Ufficiale, introduce delle novità riguardo il Superbonus.
Novità che valgono la revisione numero 25 per quanto riguarda il pl più famoso dei Bonus. L’ultimo cambiamento normativo risale al 16 febbraio 2023 con una pubblicazione lampo in Gazzetta Ufficiale del dl 11/2023 subito rinominato come il “dl blocca cessioni”. Oggi lo scenario rimane immutato, ma cambiano i costumi dei protagonisti della “fiction” che da diversi anni tiene i riflettori accesi sul mondo dell’edilizia.
Diverse sono le finalità del dl 104/2023, il decreto asset e investimenti: rifinanziare il fondo mutui sulla prima casa e individuare risorse da utilizzare per ridurre la pressione fiscale, assicurare la tutela degli utenti dei servizi di trasporto aereo e terrestre, incentivare gli investimenti anche in riferimento al settore dei semiconduttori e della microelettronica, e non da ultimo, il decreto interviene sul Superbonus unifamiliare e sulla possibilità della comunicazione all’Agenzia delle Entrate dei crediti edilizi ancora non utilizzati.
Superbonus unifamiliari proroga al 31 dicembre 2023
L’art. 24 del dl 104/2023 concede 3 mesi in più per l’ultimazione dei lavori sugli edifici unifamiliari che rientrano nell’agevolazione Superbonus 110. Ricordiamo che la condizione di accesso a tale agevolazione rimane sempre la stessa: aver effettuato il 30% dei lavori complessivi al 30 settembre 2022.
Per i soggetti che non soddisfano il requisito del 30% la detrazione è pari al 90%, ma a determinate condizioni:
l’unità immobiliare deve essere adibita ad abitazione principale;
il beneficiario della detrazione deve possedere un reddito di riferimento relativo all’anno precedente non superiore a 15.000 euro;
il contribuente deve possedere un diritto reale di godimento sull’immobile (proprietà, nuda proprietà, usufrutto, ecc.).
Obbligo comunicazione crediti edilizi non utilizzati
L’articolo 25 del dl 104/2023 introduce importanti novità in materia di crediti edilizi. In particolare l’articolo in esame obbliga all’ultimo cessionario, titolare dei crediti edilizi non ancora utilizzati di inviare una comunicazione all’Agenzia delle Entrate entro 30 giorni dalla data in cui si viene a conoscenza del fatto specifico che ha determinato la mancata fruizione dei crediti derivanti da cessione del credito o sconto in fattura. Tale obbligo si applicherà a partire dall’1 dicembre 2023 e la mancata comunicazione comporterà una sanzione amministrativa tributaria di 100 €. Infine, nel caso in cui la conoscenza dell’evento che ha determinato la non utilizzabilità del credito sia avvenuta prima dell’1 dicembre 2023, la comunicazione è effettuata entro martedì 2 gennaio 2024.
Novità che valgono la revisione numero 25 per quanto riguarda il pl più famoso dei Bonus. L’ultimo cambiamento normativo risale al 16 febbraio 2023 con una pubblicazione lampo in Gazzetta Ufficiale del dl 11/2023 subito rinominato come il “dl blocca cessioni”. Oggi lo scenario rimane immutato, ma cambiano i costumi dei protagonisti della “fiction” che da diversi anni tiene i riflettori accesi sul mondo dell’edilizia.
Diverse sono le finalità del dl 104/2023, il decreto asset e investimenti: rifinanziare il fondo mutui sulla prima casa e individuare risorse da utilizzare per ridurre la pressione fiscale, assicurare la tutela degli utenti dei servizi di trasporto aereo e terrestre, incentivare gli investimenti anche in riferimento al settore dei semiconduttori e della microelettronica, e non da ultimo, il decreto interviene sul Superbonus unifamiliare e sulla possibilità della comunicazione all’Agenzia delle Entrate dei crediti edilizi ancora non utilizzati.
Superbonus unifamiliari proroga al 31 dicembre 2023
L’art. 24 del dl 104/2023 concede 3 mesi in più per l’ultimazione dei lavori sugli edifici unifamiliari che rientrano nell’agevolazione Superbonus 110. Ricordiamo che la condizione di accesso a tale agevolazione rimane sempre la stessa: aver effettuato il 30% dei lavori complessivi al 30 settembre 2022.
Per i soggetti che non soddisfano il requisito del 30% la detrazione è pari al 90%, ma a determinate condizioni:
l’unità immobiliare deve essere adibita ad abitazione principale;
il beneficiario della detrazione deve possedere un reddito di riferimento relativo all’anno precedente non superiore a 15.000 euro;
il contribuente deve possedere un diritto reale di godimento sull’immobile (proprietà, nuda proprietà, usufrutto, ecc.).
Obbligo comunicazione crediti edilizi non utilizzati
L’articolo 25 del dl 104/2023 introduce importanti novità in materia di crediti edilizi. In particolare l’articolo in esame obbliga all’ultimo cessionario, titolare dei crediti edilizi non ancora utilizzati di inviare una comunicazione all’Agenzia delle Entrate entro 30 giorni dalla data in cui si viene a conoscenza del fatto specifico che ha determinato la mancata fruizione dei crediti derivanti da cessione del credito o sconto in fattura. Tale obbligo si applicherà a partire dall’1 dicembre 2023 e la mancata comunicazione comporterà una sanzione amministrativa tributaria di 100 €. Infine, nel caso in cui la conoscenza dell’evento che ha determinato la non utilizzabilità del credito sia avvenuta prima dell’1 dicembre 2023, la comunicazione è effettuata entro martedì 2 gennaio 2024.
1 anno fa
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